Si sente spesso parlare di casellario giudiziale, ma sappiamo davvero cos’è?
La prima cosa da sapere è che tutti noi facciamo parte del casellario giudiziale, ovvero quel documento attraverso il quale si può conoscere in qualsiasi momento eventuali precedenti penali di un singolo individuo, praticamente non è altro che la nostra fedina penale.
La normativa che disciplina questo settore è il D.P.R. 14 novembre 2002, mentre l’istituzione del casellario giudiziale è di competenza del Ministero della Giustizia.
Ogni procura della Repubblica ha un ufficio locale il quale ha il compito di raccogliere e conservare gli estratti di sentenze e di tutti i provvedimenti per i quali è prescritta l’iscrizione e l’annotazione, in relazione ad ogni cittadino nato in uno dei comuni del circondario.
Naturalmente il casellario giudiziale di ciascun individuo può essere richiesto solo dall’individuo stesso o dalle forze dell’ordine. Per i minori l’ufficio è diverso in quanto ce n’è uno apposito presso il tribunale dei minori che si occupa appunto di custodire gli estratti di sentenze e tutti i provvedimenti presi nei confronti dei minori nati nei comuni del distretto.
Al momento possiamo distinguere tre tipi di casellario giudiziale:
Certificazione civile ovvero quella che riporta le pene ed i reati civili dell’individuo.
Certificazione generale ovvero un riepilogo totale di tutti i precedenti penali del singolo individuo.
Certificazione penale invece tutti i reati riguardanti la materia penale.
Il soggetto che richiede il proprio casellario giudiziale non è tenuto a motivare la richiesta la quale deve essere corredata da documento d’identità e i modelli appositamente rilasciati a tale scopo.
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