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Corso antincendio: obblighi e normativa

Quando si parla di salute e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro si fa riferimento al d.lgs. 81/2008, il decreto legislativo che recepisce e integra il precedente d.lgs. 624/1994. Tale dettato normativo, all’art. 37 dispone che il datore di lavoro deve assicurare che “ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata”. A tal proposito, il D.M. 10 marzo 1998, all’art. 7, impone l’obbligo al Datore di lavoro di formare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e protezione antincendio. Obbligo ribadito dall’art. 46 del d.lgs. 81/2008 che sancisce espressamente l’obbligo di formazione antincendio. Gli addetti antincendio devono quindi frequentare corso antincendio, che, sempre il D.M. 10 marzo 1998, divide in tre tipologie a seconda del livello di rischio presente in azienda.

Il D.M. 10 marzo 1998 fa infatti una distinzione fra corso antincendio basso rischio, il quale ha una durata di 4 ore, corso antincendio medio rischio, il quale ha una durata di 8 ore, e corso antincendio alto rischio, il quale ha una durata di 16 ore.

A questo punto una domanda sorge: qual è il livello di rischio della mia azienda? Il D.M. 10 marzo 1998, all’Allegato I punto 1.4.4. “Classificazione del livello di rischio di incendio” definisce cosa si intendo per rischio incendio basso, medio e alto. A titolo esemplificativo, sono considerati a rischio incendio basso, e devono quindi frequentare corso antincendio basso rischio, quei luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e la possibilità di sviluppo di principi di incendio è scarsa.

I contenuti del corso antincendio sia basso che medio che alto sono definiti dal D.M. 10 marzo 1998, in generale, comunque, entrambe le tipologie di corsi antincendio prevedono la trattazione di temi quali: la combustione, le sostanze estinguenti, le misure comportamentali, l’evacuazione, la chiamata dei soccorsi e gli estintori. I corso antincendio si dividono in parte teorica e parte pratica. Al termine del percorso formativo viene rilasciato agli addetti antincendio un attestato il quale conferma l’avvenuta frequentazione del corso. Nonostante la normativa in materia di corso antincendio non parli espressamente di aggiornamento periodico, l’art. 37 di cui abbiamo già parlato, impone un aggiornamento periodico della formazione, compreso l’antincendio.

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