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Incidenti e risarcimento

 

In caso di incidente si deve sempre fare la denuncia o tramite la constatazione amichevole, ma in caso di incidente mortale o comunque grave si deve fare anche la denuncia alle forze dell’ordine che devono intervenire sul posto, e compilare il verbale anche con dei testimoni che confermino il fatto.

Per il risarcimento danno biologico provvederà poi l’assicurazione, per i danni alle cose ci si attiene alle fatture delle autofficine e carrozzerie.

Quanto ai danni alla persona, diverse sono le voci che concorrono alla loro quantificazione, anche in relazione alla gravità delle lesioni: inabilità temporanea totale e inabilità temporanea parziale o invalidità permanente, espressa in punti rapportati all’età della persona e al tipo di lavoro svolto; anche danno morale se il fatto costituisce reato (come lesione personale, morte).

Purtroppo spesso si sente parlare di incidenti con pirati della strada o veicoli non assicurati.

In questo caso esiste il fondo per le vittime della strada, del 1969 poi modificato ai sensi dell’art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, che assolve allo scopo di risarcimento dei danni causati da incidente con veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona , incidente con veicolo non assicurato o natante non assicurato, per danni alla persona e per danni alle cose; incidenti con veicoli o natanti assicurati con assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; con veicoli rubati, sia per il risarcimento danno biologico che per i danni alle cose.

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