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Tossicodipendenza e sicurezza sul lavoro

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha approvato, in data 18 settembre 2008, l’accordo per le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”

L’accordo è abbastanza articolato. Analizziamolo di seguito:

Campo di applicazione
L’accordo non riguarda solamente la tossicodipendenza ma la semplice assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Lo scopo è di determinare l’eventuale non idoneità dei lavoratori addetti alle mansioni contemplate nell’accordo. Inoltre, la verifica non va fatta una volta sola ma periodicamente (in genere annualmente)

Lavori considerati
Solo alcuni lavori sono oggetto dell’accordo. Per l’elenco, vedere l’allegato dell’accordo.
In breve:
* Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
– impiego di gas tossici
– fabbricazione e uso di fuochi di artificio
– direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
* Mansioni inerenti le attività di trasporto (guidatori con patente C, trasporto ferroviario, trasporto marittimo, controllori di volo ed esperti di assistenza al volo, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie)
* Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi

Come si fanno gli accertamenti
L’accordo distingue due distinti livelli di accertamento:
* il primo, interamente compito del medico competente, e
* un altro, di secondo livello, a cura delle strutture sanitarie competenti con compiti di approfondimento

Accertamenti effettuati dal medico competente
Innanzitutto l’accertamento non è pre-assuntivo ma post-assuntivo (incluso nella visita medica con lo scopo del rilascio del certificato di idoneità).
1) il datore di lavoro invia al medico competente l’elenco delle persone da sottoporre ad accertamento. Il datore di lavoro deve inviare nuovamente una comunicazione in caso di cambiamento mansione o in caso di nuove assunzioni. La comunicazione ha validità massima annuale
2) il medico, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione, stabilisce comunicandolo al datore di lavoro uno scadenziario (data, luogo di accertamento e elenco dei dipendenti)
3) il datore di lavoro comunica ai lavoratori data e luogo con un preavviso massimo di un giorno
4) nel caso in cui il lavoratore rifiutasse di sottoporsi all’accertamento, è sospeso in via cautelativa della mansione a rischio e riconvocato dal medico entro 10 giorni
5) se l’accertamento è negativo, il medico emette giudizio positivo di idoneità alla mansione. Nel caso contrario, il dipendente viene sospeso in via cautelativa; il dipendente ha 10 giorni per appellarsi. La pratica viene trasmessa ad una struttura sanitaria per un accertamento di secondo livello.

Accertamenti di secondo livello
1) Se gli accertamenti di secondo livello danno esito negativo, il dipendente viene riammesso alla mansione ma può essere comunque monitorato durante 6 mesi dal medico competente
2) Se gli accertamenti di secondo livello confermano la tossicodipendenza, la struttura sanitaria conferma al medico per iscritto l’esito. Il medico lo comunica al datore di lavoro che fa cessare il dipendente dalla mansione a rischio

Contratto di lavoro
I lavoratori a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza che intendono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per l’intero periodo del trattamento riabilitativo, in ogni caso per un massimo di 3 anni (senza retribuzione né accredito della contribuzione previdenziale).
La semplice tossicodipendenza non è di per sé sufficiente a legittimare il licenziamento.

Sanzioni
Se il datore di lavoro:
– omette di sottoporre i lavoratori (adibiti alle mansioni oggetto dell’accordo) a controlli preventivi e periodici
– non fa cessare il dipendente in presenza di un accertamento positivo
è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 5.164 a 25.822 euro

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