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L’aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: comprendere il dettato normativo 81/2008 e s.m.i

Tra le tante modifiche introdotte dal testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i) spiccano gli aspetti della formazione e dei relativi aggiornamenti periodici con particolare riferimento all’obbligo di aggiornamento periodico della formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L’articolo 37 comma 11 stabilisce infatti che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche RLS) segua, con cadenza almeno annuale, un corso aggiornamento RLS la cui durata è variabile in funzione del numero di lavoratori presenti in azienda e di altri aspetti che andremo ad analizzare.

In particolare la prima ed importante suddivisione è tra aziende che contano tra i 15 ed i 50 lavoratori e le aziende che contano oltre 50 lavoratori. Per la prima tipologia vige un obbligo di aggiornamento annuale che deve essere compiuto mediante frequentazione di un corso la cui durata non deve essere inferiore alle 4 ore o comunque in linea con gli accordi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dello specifico settore in cui opera l’azienda, per la seconda tipologia la durata dei corsi di aggiornamento RLS non deve essere inferiore alle 8 ore annuali.

Ambito attualmente poco chiaro della normativa riguarda l’obbligo, presunto o stabilito per legge, di aggiornamento per le aziende che occupano fino a 15 lavoratori. Sebbene non esista formale obbligo così come stabilito nell’ambito dell’articolo 37 comma 11 si ritiene che in dette aziende ci si debba rifare ai casi previsti dall’articolo 37, comma 6 e cioè che la formazione debba essere eseguita in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi e che pertanto venga eseguita sulla base dei rischi contenuti nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro (in collaborazione con il RLS stesso). Questa linea guida è stata di recente consolidata anche da un’interpretazione del Ministero del Lavoro.

Circa i contenuti minimi che debbano essere trattati nel corso RLS per l’aggiornamento annuale ci troviamo nuovamente nell’ambito di un vuoto legislativo che, informalmente, lascia al datore di lavoro o al RLS stesso la scelta degli argomenti in relazione ai quali eseguire la formazione periodica (ciò a condizione che non sia stato stabilito nulla in sede di contrattazione collettiva nazionale, caso in cui si deve prendere in esame quanto stabilito dal proprio contratto di lavoro).

Un ulteriore argomento di difficile interpretazione riguarda la casistica in cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale non abbia seguito con rigoroso rispetto delle scadenze, nel corso degli anni successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo 81/2008, la formazione periodica imposta dal dettato normativo. In questo caso si ritiene di doversi rifare a quanto stabilito in altri ambiti della legge con particolare riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ove viene stabilito che il mancato aggiornamento nei termini previsti per legge comporta l’annullamento totale della formazione pregressa pertanto raccomandiamo con forza il rispetto delle scadenze e soprattutto di ricordare l’importanza del corso aggiornamento RLS che deve essere visto non come un mero adempimento normativo ma bensì come un momento di crescita personale e professionale per quanto concerne la padronanza delle proprie competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche alla luce di un testo di legge estremamente tecnico soggetto a diverse modifiche occorse dalla propria emanazione originale.

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