Cogefim S.r.l. si pone dal 1982 come mediatore nelle azioni di compravendita, fusione o cessione aziendale. Tratta una vasta gamma di settori mediante un approccio altamente professionale. La radicata esperienza porta la società a fornire opinioni sui temi rilevanti della propria area di competenza.
Storia e servizi di Cogefim S.r.l.
Presente sul mercato da più di trent’anni, Cogefim S.r.l. è una società operante nel settore della compravendita aziendale, industriale e immobiliare in qualità di mediatore nella conduzione della trattativa commerciale. Tutta la burocrazia, tutte le questioni tecniche e giuridiche sono infatti curate in prima persona dalla società. I servizi di Cogefim sono rivolti sia a privati che piccole o medie aziende e imprenditori, spaziando dalle azioni di vera e propria compravendita alle mediazioni di joint venture, partnership, cessioni o rilevi aziendali, applicati in diverse categorie merceologiche di cui le nove divisioni della società si occupano. L’approccio al cliente è caratterizzato da professionalità e discrezione, offrendo un’attenta analisi di posizionamento sul mercato del bene al fine da stendere un dettagliato piano d’azione. Segue la severa valutazione di eventuali acquirenti, finalizzata ad escludere soggetti perditempo, dall’insufficiente disponibilità economica oppure dalla cattiva reputazione. Forte della propria esperienza e professionalità collabora con prestigiose testate giornalistiche, come Il Sole 24 Ore, La Repubblica affari e finanza, Il Giornale, Libero, oltre che con siti web e riviste di settore specializzate.
Opinioni di Cogefim S.r.l. sulla provvigione al mediatore
Cogefim propone, inoltre, le proprie opinioni sul web riguardanti temi rilevanti per l’attività svolta, ovvero quella di mediazione commerciale. Una delicata, ma importante questione che intende portare alla luce è, ad esempio, quella riguardante la provvigione e le circostanze in cui essa va riconosciuta al mediatore. Vi sono, infatti, degli specifici articoli del Codice Civile che regolano questa prassi, ovvero il 1755, che definisce come l’intervento del mediatore debba risultare decisivo affinché la provvigione gli venga riconosciuta. In caso contrario, come stabilito dall’art. 1756 c.c., il mediatore riceverà solamente il rimborso delle spese. Questa normativa si riferisce alla stipula di un contratto definito “tipico”, al quale può essere posto in alternativa il contratto “atipico”. Questo si avvale del principio dell’autonomia negoziale, la quale prevede che le due parti possano stabilire a priori e di comune accordo la procedura di pagamento. In mancanza di questa al mediatore sarà riconosciuto l’intero importo anche nel caso in cui la trattativa si concluda in maniera negativa e per motivi imputabili a chi richiede il servizio.
Per maggiori informazioni sulle opinioni di Cogefim S.r.l. visitate il blog ufficiale della società.
No Comments Found