Le responsabilità civili e penali del RSPP costituiscono un importante tema di riflessione giuridica, connessa con la sempre maggiore importanza acquisita dalla figura del RSPP nell’organizzazione aziendale.
La responsabilità civile del RSPP
La responsabilità penale non esaurisce l’ambito delle responsabilità del RSPP il quale, con l’assunzione dell’incarico, assume anche degli obblighi nei confronti del Datore di Lavoro, specie se si tratta di RSPP esterno all’azienda o comunque di RSPP interno che, per tale ruolo, riceve una specifica retribuzione.
Se dunque dalla sua consulenza derivano danni a qualcuno, il RSPP li deve risarcire.
La responsabilità civile del RSPP può dunque classificarsi in due grandi famiglie: la responsabilità extracontrattuale (o “da fatto illecito” o “aquiliana”) e la responsabilità contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale del RSPP trova fondamento in una delle norme più importanti dell’intero ordinamento giuridico che è contenuta nell’art. 2043 del Codice Civile: “Qualunque fatto, doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Nella sua semplicità questa disposizione è il cardine su cui si fonda la parte preponderante della responsabilità civile del RSPP: qualunque fatto “doloso o colposo” significa infatti qualsiasi azione, sia essa cosciente e volontaria, oppure semplicemente, non voluta, ma posta in essere per negligenza, imprudenza o imperizia, se cagiona un danno a qualcuno, obbliga al risarcimento.
Una consulenza errata, superficiale, negligente; la mancata adozione di misure preventive di un rischio, la mancata informazione ai lavoratori ecc. sono tutte azioni che, laddove diventino causa o concausa di un danno, obbligano il RSPP a risarcire di tasca propria i soggetti lesi.
Va da sé che, anche in questo caso, le ipotesi più tipiche di responsabilità sorgono in occasione di infortuni sul lavoro e vanno di pari passo con la responsabilità penale.
Ma la responsabilità civile ha un’estensione che travalica i limiti della responsabilità penale e che può affermarsi anche quando, in ipotesi, il soggetto non sia più penalmente perseguibile (magari per prescrizione del reato): l’obbligo di risarcire il danno infatti, sopravvive anche alla prescrizione penale, se è stato adeguatamente azionato.
Si tratta insomma di una responsabilità che si rivolge a 360° a tutti i soggetti che, a causa della negligenza del RSPP possano lamentare dei danni, sia di natura patrimoniale (perdite nel patrimonio, mancato guadagno ecc.) sia di natura non patrimoniale (danni qualificati come morali, alla salute, biologici, esistenziali, alla vita di relazione ecc.)
Non si limita infatti al risarcimento del danno direttamente subito dal soggetto infortunato, ma può estendersi anche (senza pretesa di esaustività):
- al danno subito dagli enti previdenziali o assistenziali che – in ipotesi – potrebbero rivalersi nei confronti del Datore di Lavoro e, eventualmente, anche del RSPP negligente, per le somme pagate al lavoratore nell’ambito delle coperture assicurative obbligatorie per legge;
- al danno patito dai congiunti del lavoratore infortunato iure proprio (danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per accudire il congiunto) o iure hereditario (danni patrimoniali e non subiti dal lavoratore che poi, sempre a causa dell’evento occorso, muore);
- danni alla salute pubblica o danni morali lamentati da enti locali, sindacati, associazioni di categoria in relazione a infortuni sul lavoro che determinino anche gravi lesioni dei diritti costituzionalmente garantiti
In questi casi il risarcimento è esteso a tutte le conseguenze legate i modo immediato e diretto all’evento, chiunque ne sia il titolare, purché questi dimostri (con prova a suo carico) che sussiste un danno e un nesso di causalità fra il danno e il comportamento del RSPP.
Responsabilità contrattuale.
L’affidamento da parte del Datore di Lavoro e l’accettazione da parte di un soggetto, dell’incarico di RSPP, si configura in genere come un contratto a prestazioni corrispettive in cui il nominato RSPP assume l’obbligo di svolgere i compiti propri a tale figura, a fronte di un compenso da parte del Datore di Lavoro.
Si tratta, evidentemente, di un contratto d’opera professionale, tanto più perché il RSPP, benché non iscritto in uno specifico albo, esercita essenzialmente un’attività lavorativa di carattere intellettuale consistente nella prestazione di consulenza, nella progettazione di misure di contrasto ai rischi lavoro correlati ecc.
Il RSPP, in quanto soggetto qualificato in virtù dei corsi di formazione sicurezza lavoro che ha frequentato e della formazione che ha ricevuto, è tenuto pertanto ad assolvere alle obbligazioni contrattuali legate al suo ruolo con la diligenza del buon professionista.
Ne consegue che, laddove il RSPP non svolga con la dovuta diligenza l’incarico che gli viene affidato, il Datore di Lavoro che subisca un danno può contestare l’inadempimento contrattuale e, eventualmente, protestare i danni che abbia subito.
Si pensi, ad esempio al caso di un Datore di Lavoro, non sufficientemente informato ed assistito dal proprio RSPP, che subisce una condanna ai sensi dell’art. 451 c.p. o che subisce una condanna per un reato contravvenzionale (proprio) o una sanzione amministrativa: se è infatti vero che la nomina del RSPP non esonera (quasi mai) da responsabilità il Datore di Lavoro, è altrettanto vero che se il Datore di Lavoro subisce delle perdite patrimoniali in relazione ad una consulenza erronea del RSPP (o di una consulenza omessa…) potrebbe rivolgere le proprie richieste risarcitorie nei confronti di quest’ultimo.
In caso di responsabilità contrattuale opera solo fra i soggetti che sono parti del contratto (datore e RSPP) e il risarcimento trova una limitazione a quei danni essenzialmente patrimoniali che sono conseguenza prevedibile dell’inadempimento contrattuale, con la tendenziale esclusione di danni di natura non patrimoniale.
In questo caso, il Datore di Lavoro che avesse subito un danno avrebbe unicamente l’onere di dimostrare che si è verificato un danno e che lo stesso deriva da una difettosa consulenza del RSPP: incomberebbe invece su quest’ultimo dimostrare di aver adeguatamente prestato la propria attività di consulenza, ossia di aver correttamente adempiuto agli obblighi imposti dalla legge al suo ruolo.
Resta inteso, infine, che i due tipi di responsabilità potrebbero anche coesistere fra loro.
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