Fonti rinnovabili

Quinto Conto Energia: cosa cambia? Ecco i requisiti necessari

Quinto Conto Energia: cosa cambia? Ecco i requisiti necessari

 

Il 27 agosto 2012 è entrato in vigore il Quinto Conto Energia dedicato ad aziende e privati che intendono installare un impianto fotovoltaico. Ecco cosa è cambiato.

 

Il Quinto Conto Energia, il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta dal fotovoltaico, entrato da pochi giorni in vigore, ha apportato alcune modifiche alle precedenti regolamentazioni.

Gli incentivi messi a disposizione del settore fotovoltaico prevedono un tetto massimo di 6.7 miliardi di euro, parte di essi già destinati alle graduatorie rientranti nel Quarto Conto Energia.  

Gli impianti fotovoltaici che potranno accedere agli incentivi statali sono stati divisi in due gruppi: coloro che avranno accesso diretto agli incentivi e un altro gruppo che potrà accedervi solo previa inscrizione presso appositi registri istituiti dal GSE, il Gestore per i Servizi Energetici.

Tale richiesta può essere effettuata direttamente attraverso il sito web https://applicazioni.gse.it nel quale è presente un apposito manuale utente.

I limiti economici annui agli incentivi per impianti di pannelli fotovoltaici sono:

–      140 milioni di euro per il primo Registro, che si chiuderà entro il 20 settembre 2012

–      120 milioni di euro per il secondo Registro

–      80 milioni di euro per Registri successivi al secondo fino al raggiungimento dei 6,7 miliardi di euro complessivi messi a disposizione dal Quinto Conto Energia.

Il secondo e i successivi registri saranno aperti a cadenza semestrale e disponibili per i successivi 60 giorni.

Cambiati anche i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie: privilegiati saranno gli impianti fotovoltaici costruiti su edifici di classe energetica minima D e che andranno a sostituire completamente le coperture di amianto o eternit. Inoltre avranno maggiori possibilità:

–      Gli impianti realizzati con componenti provenienti unicamente in uno dei Paesi membri dell’UE o SEE (Spazio Economico Europeo).

–      Impianti ubicati su siti contaminati, terreni nella disponibilità del demanio militare, discariche esaurite, cave dismesse, miniere esaurite.

–      Impianti di potenza non superiore a 200 kW utilizzati per attività produttive

–      Impianti realizzati su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche.

 

Gli impianti ammessi dovranno procedere con la costruzione entro un anno dalla pubblicazione delle graduatorie, quelli non ammessi potranno inoltrare una nuova richiesta al GSE per il registro seguente.

 

 

 

No Comments Found

Leave a Reply