Nel mondo del lavoro e in particolare nelle aziende italiane è sempre più importante garantire la sicurezza dei lavoratori. A questo scopo il D.Lgs. 81/2008 ha definito la figura dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) all’interno della azienda , figura preposta alla gestione e all’organizzazione del sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.
Ma questa mansione implica anche responsabilità che investono sia l’addetto RSPP che il datore di lavoro.
Scopriamo, con l’aiuto Riccardo P., esperto nella sicurezza sul lavoro e nella formazione dei lavoratori, quali siano i limiti e quale sia l’iter formativo di questa figura essenziale.
Domanda: Da chi viene nominato l’RSPP?
Riccardo: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è un professionista esperto in sicurezza, può essere interno all’azienda oppure un professionista esterno, ma deve venir designato direttamente dal Datore di Lavoro per gestire tutta quella sfera di attività che rientrano nel servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP).
Si tratta di un obbligo non delegabile che ha il Datore di Lavoro (secondo la normativa Datore di Lavoro, prevista dall’art. 17, comma 1, lettera B del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Esiste anche la possibilità, ma solo in alcune tipologie di aziende (individuate dall’art. 34 comma 1 ed allegato II del D. Lgs. 81/2008), che sia lo stesso Datore di Lavoro a ricoprire il ruolo dell’RSPP.
Domanda: Come si forma un RSPP in azienda?
Riccardo: Che si tratti dello stesso Datore di Lavoro, di un dipendente interno oppure di un consulente esterno, l’RSPP dovrà frequentare dei corsi di formazione Monza della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti ed alle attività lavorative svolte.
Sono corsi formazione RSPP quinquennali suddivisi in differenti parti, i famosi moduli A,B e C, il primo è il corso di ingresso e gli altri aggiornamenti.
Domanda: Con chi collabora l’RSPP?
Riccardo: il preposto collabora strettamente, oltre con il Datore di Lavoro, anche con il Medico e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.
Insieme, queste figure, sono chiamate a stilare il Documento per la Valutazione dei Rischi e, sempre assieme a queste figure, è chiamato anche a presenziare a riunioni periodiche indette dal Datore di Lavoro.
L’RSPP poi dovrà gestire l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi, come sancito dall’articolo 2 comma 1 lettera l del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Domanda: Quali mansioni dovrà svolgere, più in dettaglio, l’RSPP?
Riccardo: Anche qui la legislazione ci viene in aiuto, l’art 33, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce le mansioni del preposto all’interno dell’azienda.
Suo è il compito di individuare e valutare le fonti di rischio presenti sul posto di lavoro e, di conseguenza, individuare le possibili soluzioni, nel rispetto della normativa vigente e alla specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale. Una volta individuate le fonti di rischio sarà sua responsabilità elaborare le misure preventive e protettive ed assicurarsi che siano correttamente messe in atto.
Dovrà partecipare a consultazioni in merito alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni con le altre figure chiave per la sicurezza a cui abbiamo accennato prima.
Dovrà fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e proporre i programmi di informazione e formazione destinati a questi ultimi sulle procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione e fornire a ciascuno di loro informazioni specifiche sui rischi legati all’attività che svolge in azienda. Dovrà coordinare le attività dei suoi collaboratori, agli addetti del SPP e del Medico Competente.
Domanda: Quali sono le responsabilità penali che potrebbe trovarsi a fronteggiare?
Riccardo: non vi è uno specifico sistema di responsabilità penali per l’RSPP, ma questo non significa che non possa incorrervi in caso di reati gravi o di imperizia.
Insieme al Datore di Lavoro infatti, risponde per ogni incidente o infortunio che sia riconducibile ad una situazione pericolosa che avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814).
Questo per ricordarci sempre che la sicurezza sul posto di lavoro non è un gioco o uno scherzo ma una precisa responsabilità che non può essere presa sottogamba per assicurarci luoghi di lavoro sicuri e adeguati ad una concezione moderna dell’impiego.
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