Dal 1 gennaio 2015 è entrata a far parte dell’ordinamento italiano la nuova normativa in materia di emersione e ritorno dei capitali detenuti in modo irregolare all’estero, la legge n. 186 del 15/12/2014 sulla c.d. Voluntary Disclosure. Il fondatore e Chief Executive Officer della società svizzera Global Capital Trust, Marco Zoppi, ci aiuta a comprenderne le peculiarità:
“La Voluntary Disclosure – spiega il dottor Marco Zoppi – è la chance data al contribuente italiano che abbia posizioni estere irregolari di autodenunciarsi, mettendosi a norma con il fisco italiano, dopo aver pagato le tasse eluse precedentemente e le relative ammende.
Il termine ultimo per aderire alla Voluntary Disclosure è il 30 settembre 2015, ma rumors insistenti provenienti anche da fonti rilevanti parlano di uno slittamento del termine almeno a fine anno.
L’ipotesi di una proroga del termine per l’adesione alla Voluntary Disclosure è decisamente appoggiata tra i professionisti – racconta Marco Zoppi – sono difatti molte le incertezze che ancora distinguono la normativa ed il suo preciso contesto di applicazione, ed a tutt’oggi si è in attesa di diverse circolari ministeriali che chiariscano i vari dubbi. Uno per tutti, e nemmeno di poco conto, concerne la precisa individuazione dei casi in cui l’arco temporale assunto a base di calcolo raddoppi, andando da cinque a dieci anni. La normativa, infatti, prevede che nel caso in cui il contribuente abbia commesso reati penali fiscali (es. il falso in bilancio o l’emissione di false fatture) il termine quinquennale ordinario impiegato a base di calcolo raddoppi a dieci anni.
Un’altra circolare davvero importante di cui siamo in attesa è quella che attiene il punto sui prelievi. I prelevamenti sul conto qualora effettuati in contanti devono essere giustificati. Ma che tipo di “pezza giustificativa” possa accompagnare l’intervista che facciamo al cliente per capire i motivi del prelevamento non è ancora stato definito.
Riserva c’è anche per la posizione dei frontalieri ed in particolare per il vaglio ai fini del computo della Voluntary Disclosure del così detto “secondo pilastro” – il problema è particolarmente sentito da Marco Zoppi e da tutto il team di professionisti di Global Capital Trust dato che la compagnia ha sede in Svizzera”.
Nel settore sono numerosi gli operatori che erogano servizi di collaborazione per l’adesione alla procedura di Voluntary Disclosure, quali sono a parere di Marco Zoppi i benefici dell’affidarsi ad un operatore svizzero come Global Capital Trust?
“Global Capital Trust propone la competenza e la professionalità dei membri del suo team offrendosi quale collaboratore estero nelle fasi preliminari di accertamento e calcolo a beneficio dei professionisti italiani. Ciò che viene proposto più in dettaglio, è lo svolgimento di tutti gli adempimenti di raccolta della movimentazione effettuata presso istituti stranieri con i quali – ribadisce il dottor Marco Zoppi – Global Capital Trust ha relazioni pluriennali, nonché il calcolo effettivo della Voluntary Disclosure. A tale ultimo riguardo, Global Capital Trust possiede un software proprietario, messo a punto in partenariato con lo Studio Mattavelli di Lugano, che ci permette di calcolare in maniera precisa e professionale il costo della Voluntary Disclosure. Tramite questo programma abbiamo inoltre la possibilità di confrontare i costi della Voluntary Disclosure forfettaria con quella analitica.
Global Capital Trust – sottolinea Marco Zoppi – è il partner adatto per il professionista italiano che abbia bisogno di eseguire con precisione e velocita le attività di questa fase introduttiva, in modo da poter collocare il cliente finale nelle migliori condizioni di giudizio della Voluntary Disclosure, il tutto con la riservatezza che una società elvetica quale Global Capital Trust è in grado di garantire”.
GLOBAL CAPITAL TRUST AG
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