Comunicati stampa

Rinegoziazione dei mutui

Il termine rinegoziazione è usualmente utilizzato con riferimento a quell’operazione mediante la quale le parti ridiscutono il contenuto dei patti cui si sono vincolati in precedenza. Realizzare questo tipo di attività quando si ha quale controparte contrattuale una banca non è un’eventualità irrealizzabile ed impossibile, bensì una concreta opportunità che può essere agevolmente sfruttata dalla parte che ne ha maggiore interesse. L’equilibrio, infatti, che si è raggiunto stipulando un contratto di mutuo in un determinato tempo e con determinati requisiti, può essere mutato in ambito economico-finanziario dalle continue modificazioni delle condizioni di mercato che essendo, appunto, variabili, ben possono ledere il bilanciamento degli interessi e delle utilità che ciascuna parte, tanto più il mutuatario, ha inteso preservare. Si badi che la rinegoziazione del mutuo non deve essere confusa con la surrogazione o sostituzione dello stesso e, a tal proposito, se la banca non intende procedere alla rinegoziazione del mutuo, la cui natura esige il consenso anche della banca mutuante, il debitore potrebbe, allora, sfruttare la portabilità di quest’ultimo rivolgendosi ad un altro istituto di credito che potrebbe, quindi, soddisfare le sue diverse esigenze economico-contrattuali.

La rinegoziazione del mutuo, tuttavia, non è stata disciplinata dalla legge del 2 aprile 2007 n. 40, bensì dalla legge Finanziaria del 2008 la quale, infatti, fa salva la possibilità del creditore e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata. Ciò significa che non è necessario l’intervento di un notaio che conferisca autenticità alle mutazione delle condizioni contrattuali, ma è sufficiente l’incontro della volontà della banca e di quella del mutuatario espresso in un documento che deve essere sottoscritto da entrambi. Non solo, ma la stessa precisa che la rinegoziazione del mutuo deve avvenire senza spese per il mutuatario e senza privare quest’ultimo delle eventuali agevolazioni fiscali.

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